lunedì 16 febbraio 2015

Visitare i luoghi lungo le ciclovie: in bici a Venezia? Sogno impossibile… per ora.



Un percorso ciclabile di livello nazionale, e ancor più internazionale, dovrebbe prevedere che i luoghi incontrati, siano essi città, monumenti, aree protette, ecc., possano essere visitate in bicicletta, o quantomeno siano dotati di luoghi dove poter lasciare, in sicurezza, le proprie biciclette, per poi proseguire, a piedi o con i mezzi pubblici, nella visita.

Ma sull'itinerario Venezia - Lecce (e, andando oltre, fino a Trieste), è così? Iniziamo la nostra indagine proprio da Venezia, città affascinante ricca di storia, monumenti, cultura… ma vietata alle biciclette.

Ai sensi dell'art. 28, commi 4-5-6, è praticamente vietato circolare in bicicletta (che le norme italiane definiscono, ancora, velocipede) in tutto il centro storico lagunare, mentre in altre zone possono circolare sulle due ruote solo i bambini, e in determinati orari. Ma Venezia (almeno il centro storico) è anche un luogo dove è vietato, o fortemente limitato, ogni tipo di gioco, "che possa recare molestia o pericolo alle persone, danni alle strade, alla proprietà pubblica o privata, o disturbo alla quiete pubblica".

Quindi, zitti zitti, se, pedalando da Santa Maria di Leuca a Trieste, voleste farvi un giretto per Venezia, lasciate le vostre bici in albergo o rinunciate, visto che non c'è traccia di parcheggi per "velocipedi" sicuri e attrezzati. Ed evitate di fare troppa confusione "per non recare molestia, o disturbo, alla quiete pubblica"… Come è bella Venezia d'inverno… senza bici e senza giochi.
Regolamento di Polizia Urbana
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 454 del 02/03/1987.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/02/2005, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 16/06/2008, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 23/05/2011 e con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 72 del 05/09/2014.



Art. 28
Giochi sulla pubblica via
1. Con provvedimento dirigenziale, su proposta dei quartieri e delle municipalità, sono
individuate le zone del territorio comunale in cui non sono consentiti i giochi con la
palla, individuali o di gruppo.
2. Il provvedimento determina altresì limiti e modalità dei giochi nel territorio
comunale,prevedendo in ogni caso che detti giochi sono limitati ai ragazzi di età eguale
o inferiore agli anni 12 e limitatamente ai seguenti orari: dal 1 ottobre al 30 aprile dalle
09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; dal 1 maggio al 30 settembre dalle 09.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.;
3. Detti giochi sono comunque vietati nelle seguenti aree: area marciana, area del mercato
di Rialto, Campo S. Bortolomio, Campo S. Salvador, Campo S. Rocco, Campo
dell’Accademia, Campo Manin, Campo S. Angelo, Campo S. Fantin, Campo S. Luca,
Campo S. Moisè.
4. Con provvedimento dirigenziale, su proposta dei quartieri e delle municipalità, sono
individuate le zone del territorio comunale in cui non è consentita la circolazione dei
velocipedi a due ruote.
5. Il provvedimento determina altresì limiti e modalità della circolazione dei velocipedi,
prevedendo in ogni caso che la circolazione nei campi di Venezia è consentita
esclusivamente ai bambini di età uguale o inferiore agli anni 8 e limitatamente si
seguenti orari: dal 1 ottobre al 30 aprile dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00;
dal 1 maggio al 30 settembre dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.
6. L’uso di velocipedi è comunque vietato nelle zone del centro storico indicate dal comma 3.
7. Sono in ogni caso vietati i giochi, collettivi od individuali, anche mediante il lancio di
attrezzi od oggetti, nonché l’uso di pattini a rotelle, di ogni acceleratore di velocità,
nonché di ogni altro attrezzo di gioco o sportivo che possa recare molestia o pericolo
alle persone, danni alle strade, alla proprietà pubblica o privata, o disturbo alla quiete
pubblica.
8. Le attività sportive quali tornei, gare e simili attività ricreative, che si svolgono su aree
private o in concessione, nelle immediate vicinanze di case d'abitazione, cliniche,
ospedali, convivenze e luoghi di culto, istituti d'istruzione non possono protrarsi oltre le
23.00 e nel periodo dal 1°maggio al 30 settembre non potranno svolgersi dalle ore
13.00 alle 15.00.
9. L’agente può trattenere e depositare presso il proprio ufficio i palloni, i pattini ed altri
oggetti di gioco, che saranno restituiti dopo il pagamento della sanzione amministrativa.




P.S. Il divieto di circolazione dei velocipedi, in determinate aree, vista anche la conformazione del centro storico di Venezia, potrebbe anche essere comprensibile (vista la presenza di strade strette e ad alto traffico pedonale), ma il fatto stesso che l'andare in bicicletta (pardon, velocipede) sia considerato un "gioco" e non un modo per spostarsi, alternativo e complementare ad altre modalità di trasporto, fa riflettere, e molto.

Va detto che a Mestre, in prossimità della Stazione Ferroviaria, esiste un Bike Park attrezzato, dove si possono lasciare le biciclette e proseguire in treno per Venezia. Ma vi fidereste, da cicloturista, a lasciare la vostra fedele compagna, magari con tanto di borse, praticamente incustodite, per farvi un giretto altrove?

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L
/IT/IDPagina/122


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